Ai fini dell’assegnazione definitiva e della conseguente erogazione del Voucher, l’impresa iscritta nel provvedimento cumulativo di prenotazione di cui all’articolo 4, comma 1, è tenuta a presentare, esclusivamente tramite la procedura informatica, entro 30 giorni dalla data di ultimazione, la richiesta di erogazione in conformità allo schema di cui all’allegato n. 3 e la seguente documentazione relativa alla rendicontazione delle spese sostenute:
- documentazione di spesa: i titoli di spesa devono riportare la dicitura: «Spesa di euro …dichiarata per l’erogazione del Voucher di cui al D.M. 23 settembre 2014». Per i progetti di spesa agevolati con le risorse di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), la predetta dicitura deve essere
integrata con la seguente «Programma operativo nazionale Imprese e competitività 2014-2020» - estratti del conto corrente dal quale risultino i pagamenti connessi alla realizzazione del progetto agevolato;
- liberatorie sottoscritte dai fornitori dei beni e dei servizi acquisiti, predisposte sulla base dello schema di cui all’allegato n. 4, con l’indicazione per i servizi di consulenza e per quelli di formazione degli ambiti di attività di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto 23 settembre 2014 a cui sono riferiti;
- resoconto sulla realizzazione del progetto comprensivo del quadro riassuntivo dei costi
sostenuti, redatto secondo lo schema di cui all’allegato n. 5;
10 - coordinate bancarie del conto corrente sul quale è richiesto il versamento dell’importo del
Voucher.
Entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di erogazione di cui al comma 1 e fatti salvi i maggiori termini dovuti alla necessità di acquisire chiarimenti e integrazioni documentali, il Ministero provvede a:
- verificare la regolarità e la completezza della documentazione presentata, nonché l’ammissibilità alle agevolazioni delle spese rendicontate, accertando, attraverso l’analisi dei titoli di spesa, la riconducibilità dei beni e dei servizi oggetto dell’intervento alle attività e spese ammissibili di cui all’articolo 7 del decreto 23 settembre 2014 nei limiti, per ciascun ambito di attività, degli importi dichiarati dell’impresa nella domanda di accesso alle agevolazioni di cui all’articolo 3;
- accertare l’avvenuto pagamento a saldo delle spese rendicontate;
- verificare la vigenza e la regolarità contributiva dell’impresa beneficiaria, tramite l’acquisizione d’ufficio, ai sensi dell’articolo 44-bis del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
Il Ministero, a seguito dello svolgimento delle attività di valutazione di cui al comma 2,determina con proprio provvedimento l’importo del Voucher da erogare in relazione ai titoli di spesa ritenuti ammissibili. Per i progetti realizzati in unità produttive ubicate nelle altre Regioni del
territorio nazionale l’erogazione del Voucher è effettuata tenuto conto dell’articolazione temporale dell’assegnazione delle risorse a carico del Fondo per lo sviluppo e la coesione prevista dalla delibera CIPE 10 luglio 2017, n. 47/2017.
Nel caso di insussistenza delle condizioni previste per l’assegnazione del Voucher, accertata in qualsiasi fase del procedimento, il Ministero provvede a comunicare i motivi ostativi all’accoglimento della richiesta di erogazione ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990,
n. 241 e successive modifiche e integrazioni. Il Ministero può effettuare accertamenti d’ufficio anche attraverso la consultazione diretta e telematica degli archivi e dei pubblici registri utili alla verifica degli stati, delle qualità e dei fatti riguardanti le dichiarazioni sostitutive presentate dalle imprese beneficiarie in fase di presentazione della domanda.