Le eventuali variazioni delle sede operativa intervenute successivamente alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni dovranno essere tempestivamente comunicate al Ministero, analogamente a quanto previsto dall’articolo 5, comma 2, del decreto direttoriale 24 ottobre 2017 per le variazioni conseguenti a operazioni societarie. Il Ministero, effettuate le opportune verifiche, potrà valutare il mantenimento delle agevolazioni a condizione che siano rispettate le disposizioni attuative dell’intervento agevolativo, con particolare riferimento al rispetto di quanto previsto all’articolo 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013 in tema di stabilità delle operazioni.