No, in quanto l’articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto 23 settembre 2014, prevede che il soggetto proponente alla data di presentazione della domanda non deve essere sottoposto a una procedura concorsuale e non deve trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.