Il Fondo di Garanzia per le PMI è uno strumento istituito con Legge n. 662/96 (art. 2, comma 100, lettera a) e operativo dal 2000.
La sua finalità è quella di favorire l’accesso alle fonti finanziarie delle piccole e medie imprese mediante la concessione di una garanzia pubblica che si affianca e spesso si sostituisce alle garanzie reali portate dalle imprese.
Grazie al Fondo l’impresa ha la concreta possibilità di ottenere finanziamenti senza garanzie aggiuntive (e quindi senza costi di fidejussioni o polizze assicurative) sugli importi garantiti dal Fondo, che non offre comunque contributi in denaro.
Secondo le ultime rilevazioni, oltre il 99% delle imprese ha avuto accesso al finanziamento con la copertura del Fondo in assenza della presentazione di garanzie reali.
I benefici per il sistema: l’effetto leva
Il meccanismo di funzionamento del Fondo genera un importante effetto leva, in grado di agire da moltiplicatore delle risorse pubbliche, configurandosi come un efficace strumento di politica industriale che presenta un rapporto costi/benefici inferiore a qualsiasi altra agevolazione: per ogni euro del Fondo si attivano circa 16 euro di finanziamenti per le PMI.
È, inoltre, un fondo rotativo che, per effetto del graduale rimborso dei finanziamenti, è in grado di reimpiegare più volte le risorse assegnate.
I soggetti beneficiari del Fondo centrale di Garanzia
I soggetti beneficiari finali, ai quali viene concessa la garanzia pubblica, sono le piccole e medie imprese (così come definite dalla normativa europea), comprese le imprese artigiane, presenti sul territorio nazionale, economicamente sane e appartenenti a qualsiasi settore, ad esclusione dei settori ritenuti sensibili dall’Unione Europea.
Sono, inoltre, soggetti beneficiari finali i consorzi e le società consortili, costituiti tra piccole e medie imprese di cui gli articoli 17, 18, 19 e 23 della legge 5 gennaio 1991, n. 317 e le società consortili miste di cui all’articolo 27 della medesima legge.
Sono infine ammissibili alla garanzia del Fondo i professionisti iscritti agli ordini professionali e quelli aderenti alle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e in possesso dell’attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge.
Ad accedere alla garanzia del Fondo sono soprattutto microimprese (59,7%), cui seguono le piccole imprese (31,3 %) e le imprese di medie dimensioni (8,6%). Le imprese artigiane rappresentano una buona parte dell’operatività del Fondo Centrale: hanno presentato nel 2016 più di 23.333 operazioni, pari al 20,4% del totale.
Come si accede alla garanzia del Fondo
A seconda della natura del soggetto che si rivolge al Fondo Centrale di Garanzia esistono diverse modalità di intervento:
- Garanzia diretta: indica la garanzia prestata dal Fondo direttamente a favore dei soggetti finanziatori. In questo caso, l’impresa che necessiti di un finanziamento può chiedere alla banca di garantire l’operazione con la garanzia pubblica. L’attivazione di questa garanzia è a rischio zero per la banca che, in caso di insolvenza dell’impresa, viene risarcita dal Fondo e, in caso di eventuale esaurimento di fondi di quest’ultimo, direttamente dallo Stato.
- Controgaranzia: indica la garanzia prestata dal Fondo a favore dei Confidi , e degli altri Fondi di Garanzia. In questo caso l’impresa si rivolge a un Confidi o ad altro fondo di garanzia che provvederanno ad inviare la domanda di controgaranzia al Fondo.
- Cogaranzia: indica la garanzia prestata dal Fondo direttamente a favore dei soggetti finanziatori e congiuntamente ai Confidi, agli altri Fondi di Garanzia ovvero ai Fondi di garanzia istituiti nell’ambito dell’Unione Europea o da essa cofinanziati.
In Toscana, per scelta regionale, è ammesso soltanto l’intervento del fondo in controgaranzia. La stessa limitazione è stata adottata dalle Regioni Marche e Abruzzo ma soltanto per le operazioni finanziarie inferiori a, rispettivamente, 150 mila e 100 mila euro.
Il Fondo centrale di garanzia non interviene direttamente nel rapporto banca/impresa e quindi i tassi di interesse, le condizioni di rimborso, l’eventuale richiesta di garanzie aggiuntive sulla parte non coperta dal Fondo etc. sono stabiliti attraverso la libera contrattazione tra banche e imprese.
Con l’introduzione del Piano della trasparenza, però, sono state definite una serie di misure a carico del gestore e dei soggetti finanziatori al fine di migliorare il rapporto banca-confidi-impresa e massimizzare i benefici dell’intervento del Fondo a favore delle imprese, determinando, grazie alla presenza della garanzia di ultima istanza dello Stato, delle condizioni favorevoli in termini di pricing e/o di maggior volume di credito concesso.